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Chi può richiedere la documentazione sulla sicurezza? Distinzione tra verifica formale e controllo sostanziale

  • Immagine del redattore: Studio Tecnico Domenico Alaia
    Studio Tecnico Domenico Alaia
  • 18 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Dopo aver fornito strumenti pratici come checklist e vademecum per facilitare la verifica della sicurezza aziendale, affrontiamo ora un aspetto fondamentale: comprendere con precisione chi abbia il diritto e l'obbligo di richiedere e controllare la documentazione relativa alla sicurezza. Noi dello Studio Domenico Alaia intendiamo chiarire questi aspetti, specificando quali documenti devono essere richiesti dal committente o dal responsabile dei lavori e quali, invece, siano di competenza esclusiva degli organi ispettivi.


Chi può richiedere la documentazione sulla sicurezza? Distinzione tra verifica formale e controllo sostanziale

Documentazione che il committente può richiedere

Secondo gli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/08, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto esclusivamente a una verifica formale:

  • Impresa con patente a punti valida: il committente deve limitarsi a verificare formalmente la presenza, la validità e l'assenza di sospensione della patente a punti. Non ha diritto né obbligo di richiedere documenti ulteriori come DVR, attestati formativi o altra documentazione tecnica, poiché la patente costituisce un'autocertificazione che già ne garantisce formalmente la presenza.

  • Impresa senza patente a punti: in questo caso il committente deve richiedere formalmente la documentazione minima obbligatoria: DURC, iscrizione CCIAA, DVR, POS (ove previsto) e attestati formativi dei lavoratori. Anche qui si tratta esclusivamente di verifica formale, non di controllo sostanziale.


Documentazione e controlli non spettanti al committente

Il committente non è autorizzato né tenuto a:

  • Verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa per ottenere la patente o altra documentazione tecnica;

  • Effettuare controlli interni sostanziali sull'effettivo svolgimento della formazione o sulla correttezza delle pratiche aziendali dichiarate.


Questi controlli approfonditi sono riservati esclusivamente agli organi ispettivi, quali ASL e Ispettorato del lavoro.


Responsabilità del committente

La responsabilità del committente si limita a fornire diligenza nella verifica formale dei documenti richiesti. Agendo con questa diligenza, egli adempie pienamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente e non è responsabile di eventuali falsità o inesattezze sostanziali dichiarate dall’impresa.


Assistenza e supporto dello Studio Domenico Alaia

Noi dello Studio Domenico Alaia siamo a disposizione per fornire modelli di dichiarazione specifici, utili per rafforzare ulteriormente la posizione del committente in caso di verifiche ispettive.


Per maggiori informazioni o assistenza nella gestione della sicurezza e della relativa documentazione aziendale:


📞 Telefono: +39 379 256 8067 📧 Email: info.geomdomenicoalaia@gmail.com 🌐 Sito web: www.studiotecnicodomenicoalaia.it


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