Verifica della documentazione in cantiere: cosa devono (e non devono) controllare progettisti, committenti e direttori dei lavori
- Studio Tecnico Domenico Alaia
- 23 apr
- Tempo di lettura: 3 min
In materia di sicurezza nei cantieri, una delle domande più frequenti riguarda le responsabilità di chi coordina, progetta o commissiona i lavori: quali documenti devo controllare?, che tipo di verifica sono tenuto a fare?, posso essere ritenuto responsabile per errori o omissioni delle imprese esecutrici?
Vediamolo in modo chiaro e con fondamento giuridico.

Verificare la validità ≠ verificare la veridicità
Il D.Lgs. 81/08, in particolare l’articolo 90, impone al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte. Questo obbligo riguarda la validità formale dei documenti, non la veridicità delle dichiarazioni rese per ottenerli.
In pratica:
Devi verificare che i documenti esistano, siano completi e validi.
Non devi verificare se i contenuti sono veri o se l’impresa ha realmente eseguito la formazione.
Questo principio è confermato anche dalla Cassazione Penale, sentenza n. 22257/2019, che chiarisce: “Il committente risponde solo per omessa verifica formale”.
La patente a crediti: semplificazione e responsabilità
Con l’introduzione della patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/08 e art. 29 D.L. 19/2024), l’obbligo di controllo è ancora più semplice:
Se l’impresa presenta una patente valida e non sospesa, non sei tenuto a richiedere altri documenti come DVR o attestati formativi.
Infatti, per ottenere la patente, l’impresa ha già dichiarato di essere in possesso di:
DVR;
formazione regolare del personale;
idoneità tecnico-professionale.
La presenza della patente è quindi sostitutiva di tutti questi controlli, a meno che non sia sospesa o assente.
E se l’impresa non ha la patente?
In fase transitoria, o in casi specifici, potresti trovarti a lavorare con un’impresa senza patente. In questo caso, l’art. 90 D.Lgs. 81/08 ti impone la verifica formale dei documenti minimi:
iscrizione alla CCIAA;
DURC in corso di validità;
DVR e POS (se previsti);
attestati formativi dei lavoratori.
Ma anche in questa ipotesi vale lo stesso principio:non devi accertarti della veridicità dei contenuti, solo della presenza e validità apparente della documentazione.
Tabella riassuntiva
Situazione dell’impresa | Obblighi per te | Chi fa i controlli approfonditi |
Con patente a punti valida | Verifica della validità della patente | ASL, Ispettorato, INL, INAIL |
Senza patente (fase transitoria) | Verifica formale di DURC, DVR, POS, attestati, visura CCIAA | ASL, Ispettorato, INL, INAIL |
Perché è importante chiarire questi aspetti
Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la chiarezza sulle responsabilità formali è fondamentale. Progettisti, committenti e direttori dei lavori devono sapere con esattezza fino a dove arriva il loro compito, e dove inizia quello degli organi di vigilanza.
Conoscere questi limiti ti consente di:
adempiere correttamente ai tuoi obblighi;
evitare sanzioni per omissioni;
proteggerti legalmente in caso di contenziosi o accertamenti ispettivi.
Un consiglio pratico: usa una dichiarazione di responsabilità
Per rafforzare la tua posizione, puoi chiedere all’impresa una dichiarazione scritta, nella quale conferma:
il possesso della documentazione prevista;
la validità della propria patente (se in possesso);
l’assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazioni false.
Una semplice autodichiarazione può fare la differenza in caso di controlli.
Fonti normative
Art. 27 e 90, D.Lgs. 81/08
Art. 29, D.L. 19/2024
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 22257/2019
Conclusione
Se l’impresa ha una patente a crediti valida, hai assolto il tuo obbligo limitandoti a controllarla. Se non ce l’ha, verifica solo che ci siano i documenti minimi richiesti, senza entrare nel merito dei contenuti. Non devi agire da ispettore. Lo Stato ha già previsto chi lo deve fare.
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