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Verifica della documentazione in cantiere: cosa devono (e non devono) controllare progettisti, committenti e direttori dei lavori

  • Immagine del redattore: Studio Tecnico Domenico Alaia
    Studio Tecnico Domenico Alaia
  • 23 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

In materia di sicurezza nei cantieri, una delle domande più frequenti riguarda le responsabilità di chi coordina, progetta o commissiona i lavori: quali documenti devo controllare?, che tipo di verifica sono tenuto a fare?, posso essere ritenuto responsabile per errori o omissioni delle imprese esecutrici?


Vediamolo in modo chiaro e con fondamento giuridico.


Verifica della documentazione in cantiere

Verificare la validità ≠ verificare la veridicità

Il D.Lgs. 81/08, in particolare l’articolo 90, impone al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte. Questo obbligo riguarda la validità formale dei documenti, non la veridicità delle dichiarazioni rese per ottenerli.

In pratica:

  • Devi verificare che i documenti esistano, siano completi e validi.

  • Non devi verificare se i contenuti sono veri o se l’impresa ha realmente eseguito la formazione.


Questo principio è confermato anche dalla Cassazione Penale, sentenza n. 22257/2019, che chiarisce: “Il committente risponde solo per omessa verifica formale”.


La patente a crediti: semplificazione e responsabilità

Con l’introduzione della patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/08 e art. 29 D.L. 19/2024), l’obbligo di controllo è ancora più semplice:

Se l’impresa presenta una patente valida e non sospesa, non sei tenuto a richiedere altri documenti come DVR o attestati formativi.

Infatti, per ottenere la patente, l’impresa ha già dichiarato di essere in possesso di:

  • DVR;

  • formazione regolare del personale;

  • idoneità tecnico-professionale.


La presenza della patente è quindi sostitutiva di tutti questi controlli, a meno che non sia sospesa o assente.


E se l’impresa non ha la patente?

In fase transitoria, o in casi specifici, potresti trovarti a lavorare con un’impresa senza patente. In questo caso, l’art. 90 D.Lgs. 81/08 ti impone la verifica formale dei documenti minimi:

  • iscrizione alla CCIAA;

  • DURC in corso di validità;

  • DVR e POS (se previsti);

  • attestati formativi dei lavoratori.

Ma anche in questa ipotesi vale lo stesso principio:non devi accertarti della veridicità dei contenuti, solo della presenza e validità apparente della documentazione.


Tabella riassuntiva

Situazione dell’impresa

Obblighi per te

Chi fa i controlli approfonditi

Con patente a punti valida

Verifica della validità della patente

ASL, Ispettorato, INL, INAIL

Senza patente (fase transitoria)

Verifica formale di DURC, DVR, POS, attestati, visura CCIAA

ASL, Ispettorato, INL, INAIL

Perché è importante chiarire questi aspetti

Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la chiarezza sulle responsabilità formali è fondamentale. Progettisti, committenti e direttori dei lavori devono sapere con esattezza fino a dove arriva il loro compito, e dove inizia quello degli organi di vigilanza.

Conoscere questi limiti ti consente di:

  • adempiere correttamente ai tuoi obblighi;

  • evitare sanzioni per omissioni;

  • proteggerti legalmente in caso di contenziosi o accertamenti ispettivi.


Un consiglio pratico: usa una dichiarazione di responsabilità

Per rafforzare la tua posizione, puoi chiedere all’impresa una dichiarazione scritta, nella quale conferma:

  • il possesso della documentazione prevista;

  • la validità della propria patente (se in possesso);

  • l’assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazioni false.

Una semplice autodichiarazione può fare la differenza in caso di controlli.


Fonti normative

  • Art. 27 e 90, D.Lgs. 81/08

  • Art. 29, D.L. 19/2024

  • Cassazione Penale, Sez. IV, n. 22257/2019

Conclusione

Se l’impresa ha una patente a crediti valida, hai assolto il tuo obbligo limitandoti a controllarla. Se non ce l’ha, verifica solo che ci siano i documenti minimi richiesti, senza entrare nel merito dei contenuti. Non devi agire da ispettore. Lo Stato ha già previsto chi lo deve fare.


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