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Formazione e addestramento non sono la stessa cosa: cosa cambia per le aziende

  • Immagine del redattore: Studio Tecnico Domenico Alaia
    Studio Tecnico Domenico Alaia
  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Nel campo della sicurezza sul lavoro, formazione e addestramento vengono spesso confusi. In realtà, per un’azienda sono due obblighi distinti, con finalità diverse e riferimenti normativi differenti.


Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 19 maggio 2025 e in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, disciplina i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, definendone durata, contenuti minimi e modalità di erogazione. L’Accordo è adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. 


La Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato l’art. 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, rafforzando la disciplina dell’addestramento pratico, senza sostituire l’impianto formativo disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni 2025. 


Formazione e addestramento non sono la stessa cosa: cosa cambia per le aziende

La formazione: conoscere rischi, regole e responsabilità

La formazione serve a fornire ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti e ai datori di lavoro le conoscenze necessarie per comprendere i rischi presenti nell’attività lavorativa e adottare comportamenti corretti.


Attraverso la formazione, il lavoratore apprende concetti come rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale della sicurezza, diritti, doveri e responsabilità. L’Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce quindi come devono essere strutturati i corsi, quali contenuti devono avere e con quali modalità possono essere erogati.


In sintesi, la formazione risponde a questa domanda: il lavoratore conosce i rischi e sa quali regole deve rispettare?


L’addestramento: saper fare in sicurezza

L’addestramento, invece, riguarda la capacità pratica del lavoratore di svolgere una determinata attività in modo sicuro.


L’art. 37, comma 5, stabilisce che l’addestramento deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro. Consiste in una prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i DPI. Include inoltre esercitazioni applicate sulle procedure di lavoro sicuro e deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato.


La norma consente anche l’utilizzo di tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali, ma senza eliminare la natura operativa dell’addestramento.


In sintesi, l’addestramento risponde a questa domanda: il lavoratore sa utilizzare strumenti, attrezzature e procedure in modo sicuro nella realtà operativa aziendale?


Perché non basta aver fatto il corso

Uno degli errori più frequenti è pensare che, una volta svolto il corso di formazione, l’azienda abbia automaticamente assolto anche l’obbligo di addestramento. Non è così.


Il documento allegato chiarisce che formazione e addestramento restano ambiti distinti e non sovrapponibili. L’Accordo Stato-Regioni 2025 continua a disciplinare i percorsi formativi e le eventuali abilitazioni previste dalla normativa; l’art. 37, comma 5, regola invece l’addestramento operativo aziendale, che rappresenta un obbligo ulteriore in capo al datore di lavoro.


Questo significa che un lavoratore può aver frequentato correttamente un corso, ma avere comunque bisogno di addestramento pratico prima di utilizzare un’attrezzatura, una macchina, un impianto o un DPI specifico.


Un esempio pratico

Un lavoratore può frequentare un corso sulla sicurezza e conoscere le regole generali di prevenzione. Tuttavia, se deve utilizzare una specifica attrezzatura aziendale, indossare DPI particolari o seguire una procedura operativa complessa, deve essere addestrato concretamente.


L’addestramento deve permettergli di provare, sotto la guida di una persona esperta, il corretto utilizzo degli strumenti e delle procedure. Non è una semplice spiegazione teorica, ma un passaggio operativo verificabile.


Cosa deve fare l’azienda

Per gestire correttamente formazione e addestramento, l’azienda deve mantenere separati i due piani.


La formazione deve essere pianificata secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025, rispettando contenuti, durate, modalità e aggiornamenti.


L’addestramento, invece, deve essere organizzato internamente o con il supporto di figure competenti, direttamente sul luogo di lavoro, con prove pratiche, esercitazioni e registrazione delle attività svolte.


È importante anche conservare evidenza documentale dell’addestramento. Il registro, anche informatizzato, diventa uno strumento fondamentale per dimostrare che l’azienda non si è limitata alla formazione teorica, ma ha realmente accompagnato il lavoratore nell’utilizzo sicuro di strumenti, attrezzature e procedure.


Attrezzature e abilitazioni: attenzione a non confondere i piani

Anche nel caso delle attrezzature, il possesso di una specifica abilitazione non esaurisce automaticamente tutti gli obblighi aziendali. Lo stesso Accordo 2025, nella parte relativa alle attrezzature, ribadisce che l’acquisizione dell’abilitazione non elimina gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008.


Questo punto è molto importante per le imprese, soprattutto nei settori dove si utilizzano macchinari, attrezzature da lavoro, impianti, sostanze pericolose o dispositivi di protezione individuale.


Un approccio completo alla sicurezza aziendale 

Formazione e addestramento sono due strumenti complementari, ma non identici. La formazione trasmette conoscenze, regole e consapevolezza. L’addestramento verifica e costruisce la capacità pratica di lavorare in sicurezza.


Per le aziende, distinguere correttamente questi due obblighi significa ridurre il rischio di errori, migliorare la tutela dei lavoratori e dimostrare una gestione più solida della sicurezza in caso di controlli.


La formazione documenta l’acquisizione di conoscenze, mentre l’addestramento dimostra la capacità pratica di applicarle nel contesto operativo aziendale. Per questo, dopo il corso, l’azienda deve sempre valutare se siano necessarie prove pratiche, esercitazioni sul posto di lavoro e registrazione dell’addestramento svolto. 


Lo Studio Tecnico Alaia Domenico supporta le imprese nella gestione della formazione obbligatoria, nell’organizzazione dell’addestramento operativo e nella corretta tracciabilità degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.


Hai dubbi su formazione, addestramento o obblighi aziendali? Contattaci per una consulenza personalizzata sulla sicurezza nella tua azienda.


📞 Telefono: +39 379 256 8067


La formazione spiega cosa bisogna sapere. L’addestramento dimostra cosa il lavoratore sa fare davvero, in sicurezza. 

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