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Amianto in azienda: cosa deve verificare il Datore di Lavoro prima di iniziare i lavori

Immagine del redattore: Studio Tecnico Domenico Alaia
Studio Tecnico Domenico Alaia
7 ore fa
Tempo di lettura: 8 min

In un vecchio capannone deve essere sostituito un impianto. Per raggiungerlo bisogna forare una parete, rimuovere alcuni pannelli e intervenire su una tubazione.


I lavori sembrano ordinari e possono essere affidati alla squadra di manutenzione come molte altre volte.


Ma se uno di quei materiali contenesse amianto?

Il problema, per il Datore di Lavoro, nasce spesso proprio qui: l’amianto può non essere riconosciuto prima che qualcuno inizi a tagliare, forare, demolire, spostare o rimuovere un materiale.


A oltre trent’anni dalla messa al bando, INAIL ricorda che materiali contenenti amianto sono ancora presenti in numerosi edifici, impianti e infrastrutture italiane. Per questo il rischio non riguarda soltanto le imprese specializzate nelle bonifiche: può presentarsi anche quando un'azienda deve eseguire una normale manutenzione, una ristrutturazione o una demolizione. 


La prima regola pratica dovrebbe quindi essere semplice:

prima si identifica il materiale, poi si decide come intervenire.


Tecnici con casco e giubbotti ad alta visibilità ispezionano una copertura ondulata in un edificio industriale prima di eseguire lavori di manutenzione.

Il problema non è soltanto sapere che un edificio è “vecchio”

Un edificio costruito diversi decenni fa non contiene necessariamente amianto.

Allo stesso modo, osservare un materiale non permette sempre di stabilire con certezza se lo contenga.


Il Datore di Lavoro dovrebbe quindi evitare due conclusioni opposte: presumere che ogni vecchio manufatto contenga amianto oppure decidere che un materiale sia sicuro soltanto perché, a vista, sembra normale.


Dal 24 gennaio 2026 l'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 è stato rafforzato proprio su questo punto.


Prima di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie per individuare l'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.


Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 deve inoltre ricercare informazioni presso proprietari, altri Datori di Lavoro e fonti disponibili, compresi i registri pertinenti. Se queste informazioni non esistono, la presenza dei materiali deve essere esaminata da un operatore qualificato e il risultato deve essere acquisito prima dell'inizio dei lavori.


Resta inoltre un principio particolarmente importante già previsto dall'articolo 248: se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste per questo rischio.


Il momento più pericoloso può essere quello in cui nessuno sa ancora che c'è amianto

Pensiamo a una manutenzione apparentemente semplice.

Un addetto deve praticare un foro. Un'impresa esterna deve rimuovere una porzione di copertura. Un tecnico deve aprire un vecchio rivestimento per raggiungere un impianto.

Se il materiale viene prima disturbato e soltanto dopo nasce il sospetto che possa contenere amianto, la prevenzione è già arrivata tardi.


INAIL sottolinea che la pericolosità dei materiali contenenti amianto è legata alla possibilità di rilasciare fibre respirabili nell'aria quando vengono sottoposti a sollecitazioni come manipolazioni, lavorazioni, vibrazioni o altre azioni meccaniche. Una prima regola di prevenzione consiste quindi nel non perturbare il materiale prima di averne chiarito natura e condizioni.


Per il Datore di Lavoro significa porsi il problema prima di autorizzare un intervento che potrebbe interessare materiali a potenziale contenuto di amianto, non quando il lavoro è già iniziato. 


Avere amianto in un edificio non significa automaticamente dover demolire tutto

Un altro errore consiste nell'associare automaticamente la presenza di amianto alla necessità di rimozione immediata.


La gestione deve partire da una valutazione concreta.


Il nuovo volume INAIL pubblicato nell'aprile 2026 descrive un percorso che comprende il censimento dei materiali, la verifica del loro stato di conservazione, i programmi di controllo e manutenzione, le eventuali indagini e analisi e, quando necessaria, la bonifica.

La domanda quindi non è soltanto:

“C'è amianto?”


Occorre comprendere dove si trova, in quali condizioni è, se può essere disturbato dalle attività previste e quali persone potrebbero essere esposte.


Un materiale presente e correttamente gestito rappresenta una situazione diversa da un materiale che deve essere tagliato, perforato, demolito oppure che presenta condizioni tali da favorire il rilascio di fibre.


Quando però l'attività lavorativa può comportare esposizione alla polvere di amianto, dal 2026 la valutazione del rischio deve dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.


Per questo occorre valutare insieme il materiale, il suo stato e soprattutto il lavoro che dovrà essere realmente eseguito.


Il Datore di Lavoro deve conoscere anche ciò che verrà toccato dalle manutenzioni

Una delle verifiche più utili consiste nel collegare la gestione dell'amianto alla programmazione della manutenzione aziendale.


Prima di intervenire su una copertura, una parete, un impianto, un rivestimento o altri materiali presenti in strutture datate, occorre verificare quali informazioni siano già disponibili.


Esiste un censimento?

Sono state effettuate analisi precedenti?

Sono presenti documenti relativi a bonifiche o interventi passati?

Il materiale interessato dal nuovo lavoro è già stato identificato?

L'impresa incaricata conosce queste informazioni?


La gestione diventa molto più difficile quando i documenti sull'amianto rimangono separati da chi organizza concretamente manutenzioni e lavori.


Un'informazione corretta ma conservata in un archivio che nessuno consulta prima dell'intervento protegge molto poco.


Se entra un'impresa esterna, l'informazione deve arrivare prima dei lavori

Molti interventi sugli edifici vengono affidati a manutentori e imprese esterne.

Il Datore di Lavoro non dovrebbe presumere che chi arriva conosca automaticamente la storia dell'edificio.


La disciplina aggiornata prevede anche la condivisione delle informazioni ottenute nell'individuazione dei materiali con altri Datori di Lavoro che ne facciano richiesta per adempiere ai propri obblighi.


Dal punto di vista organizzativo, però, conviene andare oltre il semplice adempimento.

Prima di iniziare il lavoro dovrebbe essere chiaro quali aree verranno interessate, quali materiali possono essere incontrati e quali limitazioni devono essere rispettate.

Se esiste una zona che non deve essere perforata o disturbata, l'impresa deve saperlo prima di portare trapani, demolitori e attrezzature sul posto.


Le informazioni sull'amianto devono quindi entrare anche nell'organizzazione e nel coordinamento dei lavori affidati all'esterno. 


“È solo un piccolo intervento” non è una valutazione del rischio

Una manutenzione può durare dieci minuti e comunque disturbare un materiale.

La durata ridotta non permette da sola di stabilire che il rischio sia irrilevante.


Il D.Lgs. 81/2008 contempla condizioni particolari per esposizioni sporadiche e di debole intensità, ma queste condizioni devono risultare chiaramente dalla valutazione dei rischi e rispettare i presupposti previsti dalla norma.


La breve durata dell'intervento o la piccola superficie interessata non sono quindi sufficienti, da sole, per considerare irrilevante il rischio. 


Prima bisogna sapere su quale materiale si sta intervenendo.

Poi si valuta il lavoro.


Cosa succede se il materiale sospetto viene scoperto durante i lavori?

Questa è una situazione che dovrebbe essere prevista prima che accada.

Dal 24 gennaio 2026 l'articolo 254 del D.Lgs. 81/2008  stabilisce espressamente che, quando vi è motivo di ritenere che durante le lavorazioni siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati preventivamente e ciò abbia prodotto polvere, i lavori devono cessare immediatamente.


L'attività può riprendere nell'area interessata soltanto dopo l'adozione delle misure necessarie per proteggere i lavoratori.


Per un'azienda è utile tradurre questa disposizione in una procedura semplice.


Un lavoratore che durante una manutenzione incontra un materiale sospetto deve sapere che non è tenuto a “finire velocemente il lavoro”.


Deve sapere chi chiamare, come interrompere l'attività e come evitare di continuare a disturbare la zona.


La capacità di fermarsi diventa una vera misura di prevenzione.


Un cambiamento importante nel 2026: il nuovo valore limite

Dal 24 gennaio 2026 il valore limite di esposizione professionale previsto dall'articolo 254 del D.Lgs. 81/2008 è stato ridotto da 0,1 a 0,01 fibre/cm³, come media ponderata su otto ore.


Dal 21 dicembre 2029 il valore resterà numericamente pari a 0,01 fibre/cm³, ma cambieranno le modalità di misurazione previste dall'articolo 253.


Per il Datore di Lavoro questo conferma un principio più generale: DVR, procedure e documentazione sull'amianto non dovrebbero essere semplicemente ripresi da valutazioni elaborate anni fa, ma verificati rispetto alla normativa vigente.


Quando serve un'impresa specializzata

Se dalla valutazione emerge la necessità di rimuovere amianto o materiali che lo contengono, non si tratta di una normale manutenzione da affidare indistintamente a qualsiasi impresa.


L'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto possono essere eseguiti soltanto da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ambientale.


Per il Datore di Lavoro il punto è semplice: non basta trovare qualcuno disposto a eseguire l'intervento; occorre verificare che l'impresa possieda i requisiti necessari per quel tipo di lavoro. 


Anche formazione e procedure devono essere specifiche

Quando un'attività comporta per i lavoratori un'esposizione o una potenziale esposizione a polveri contenenti amianto, non è sufficiente una formazione generica sulla sicurezza.


L'articolo 258 del D.Lgs. 81/2008 prevede una formazione specifica e, dal 2026, stabilisce espressamente che questa sia adattata il più possibile alla mansione, ai compiti e ai metodi di lavoro effettivamente utilizzati.


Per chi effettua demolizione o rimozione dell'amianto sono stati inoltre introdotti contenuti formativi dedicati all'utilizzo delle attrezzature e delle tecnologie impiegate per limitare l'emissione e la dispersione delle fibre.


Per il Datore di Lavoro il principio organizzativo resta semplice: 

chi, durante una manutenzione, può trovarsi davanti a un materiale sospetto deve sapere che non deve disturbarlo e deve conoscere la procedura aziendale per fermarsi e segnalarlo. Se invece l'attività comporta esposizione o potenziale esposizione a polveri contenenti amianto, si applicano gli specifici obblighi di formazione previsti dall'articolo 258. 


Una verifica pratica prima della prossima manutenzione

Il controllo più utile non consiste nel rileggere soltanto la sezione “amianto” del DVR.

Conviene prendere il programma delle prossime manutenzioni e confrontarlo con ciò che si conosce dell'edificio e degli impianti.


Per ogni intervento il Datore di Lavoro dovrebbe riuscire a stabilire:

  • se il lavoro interesserà materiali già identificati;

  • se l'età dell'edificio o le informazioni disponibili rendono necessario approfondire la possibile presenza di amianto;

  • se esistono censimenti, analisi o documenti precedenti;

  • se l'impresa incaricata ha ricevuto le informazioni necessarie;

  • se è stato stabilito cosa fare nel caso venga scoperto un materiale sospetto;

  • se, quando prevista una bonifica o una rimozione, sono stati coinvolti soggetti con i requisiti necessari.


L'obiettivo non è trasformare ogni manutenzione in un'indagine sull'amianto. È evitare che il primo momento in cui l'azienda si pone il problema coincida con quello in cui il materiale è già stato rotto.


Da qui può derivare una regola organizzativa molto semplice: se un materiale potrebbe contenere amianto e non disponiamo di informazioni sufficienti, non lo tagliamo, non lo foriamo e non lo rimuoviamo finché non è stato chiarito cosa sia.


Non serve trasformare ogni lavoratore in un esperto di amianto. Serve che sappia quando fermarsi e chi attivare per effettuare le verifiche necessarie.


Infografica: Amianto in azienda: sei verifiche da effettuare prima dei lavori, dall’identificazione dei materiali al controllo della documentazione, fino al fermo delle attività e alla bonifica affidata a imprese abilitate.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro

La presenza di amianto non deve essere affrontata soltanto quando arriva il momento della bonifica.


La gestione comincia molto prima: conoscere gli edifici, censire i materiali quando necessario, valutarne le condizioni, mantenere aggiornate le informazioni e fare in modo che manutentori, lavoratori e imprese esterne sappiano dove possono intervenire e dove devono fermarsi.


Il nuovo quadro normativo entrato in vigore nel 2026 rafforza proprio la fase preventiva: individuare prima, valutare prima e impedire che un'attività ordinaria produca un'esposizione non prevista.


Prima della prossima manutenzione, la tua azienda saprebbe cosa fare?


Se domani un manutentore dovesse forare una vecchia parete, rimuovere un pannello o intervenire su una tubazione, sapreste già se quel materiale è stato verificato?


E se durante il lavoro emergesse un materiale sospetto, i lavoratori saprebbero quando fermarsi e chi contattare?


Se queste risposte non sono già chiare, può essere utile verificare come il rischio è stato valutato nel DVR e come le informazioni vengono gestite prima delle manutenzioni. Il DVR deve descrivere quello che accade realmente in azienda.


La presenza di una valutazione nel documento non è sufficiente se quell'informazione non arriva a chi organizza ed esegue il lavoro. Su questo tema abbiamo approfondito il rapporto tra DVR e lavoro reale nell'articolo “Cosa impara un Datore di Lavoro dalla Cassazione: il DVR deve descrivere il lavoro reale". 


Hai bisogno di verificare il DVR o l'organizzazione della sicurezza della tua azienda?

Lo Studio Tecnico Domenico Alaia affianca aziende, artigiani e PMI nella valutazione dei rischi, nell'aggiornamento del DVR e nell'organizzazione delle misure di prevenzione.



Per una consulenza personalizzata sulla sicurezza nella tua azienda:

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