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Cosa impara un Datore di Lavoro dalla Cassazione: il DVR deve descrivere il lavoro reale

  • Immagine del redattore: Studio Tecnico Domenico Alaia
    Studio Tecnico Domenico Alaia
  • 9 ore fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Molti Datori di Lavoro sono convinti che un DVR firmato e formalmente aggiornato sia sufficiente a tutelare l’azienda. La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, n. 22780 del 19 giugno 2026 dimostra che non è sempre così.  La pronuncia riguarda un grave infortunio avvenuto durante una lavorazione all’interno di una vasca di fermentazione, ma il principio affermato dalla Corte interessa qualsiasi azienda, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni.


Per il Datore di Lavoro, la lezione è chiara: non basta avere un DVR formalmente completo, ordinato e firmato. Il documento deve rappresentare le attività concrete, le prassi consolidate, le attrezzature utilizzate, gli ambienti di lavoro e i comportamenti che possono verificarsi durante la normale operatività.


Quando ciò che è scritto nel DVR è diverso da ciò che accade ogni giorno in azienda, la prevenzione rischia di restare soltanto sulla carta.


Cosa impara un Datore di Lavoro dalla Cassazione: il DVR deve descrivere il lavoro reale

Il DVR non è un documento puramente amministrativo

In molte aziende il DVR viene ancora considerato come un documento da predisporre, firmare e conservare in caso di controllo.


In realtà, il suo ruolo è molto più ampio.


L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento rientrano tra le attività che il Datore di Lavoro non può delegare. L’articolo 28 richiede inoltre che il DVR contenga la valutazione dei rischi presenti durante il lavoro e l’indicazione delle misure di prevenzione, protezione e dei dispositivi adottati.


Questo significa che il DVR deve essere uno strumento operativo.


Deve aiutare l’azienda a capire:

  • quali attività vengono svolte;

  • quali pericoli possono presentarsi;

  • chi è esposto;

  • quali procedure devono essere applicate;

  • quali attrezzature e DPI devono essere utilizzati;

  • cosa fare in caso di anomalia o emergenza;

  • chi deve controllare che le misure vengano rispettate.


Un documento composto da descrizioni generiche, formule standard e procedure non applicabili alla realtà aziendale non riesce a svolgere questa funzione.


Il caso esaminato dalla Cassazione

La sentenza n. 22780 del 2026 riguarda un lavoratore impegnato nelle operazioni di riempimento di una vasca utilizzata per la fermentazione delle vinacce.


Durante il lavoro, l’operatore entrava all’interno della vasca per distribuire il materiale e correggere eventuali accumuli. Nell’ambiente potevano però formarsi elevate concentrazioni di anidride carbonica, con conseguente riduzione dell’ossigeno e rischio di perdita di coscienza e asfissia. Il lavoratore si è sentito male mentre si trovava nella vasca e non è stato soccorso in tempo.


Dagli accertamenti è emerso che l’ingresso dei lavoratori nella vasca non rappresentava un comportamento occasionale o imprevedibile. Era una modalità operativa utilizzata da molti anni e conosciuta all’interno dell’organizzazione.


Il DVR prevedeva formalmente un divieto di accesso, ma non affrontava in modo adeguato il rischio collegato alla presenza di gas, non definiva una procedura alternativa concretamente utilizzabile e non indicava misure sufficienti per la gestione dell’emergenza. La Cassazione ha rilevato una forte distanza tra quanto risultava dalla documentazione e il modo in cui la lavorazione veniva effettivamente eseguita.


È proprio questa distanza il punto centrale della sentenza.


Un divieto scritto non basta se il lavoro viene svolto diversamente

Scrivere nel DVR che un’operazione è vietata non basta: il divieto deve essere conosciuto, compreso e soprattutto applicabile nella pratica.


Il Datore di Lavoro deve verificare che le indicazioni siano coerenti con l’organizzazione, le attrezzature e i tempi di lavoro, e che vengano effettivamente rispettate. Ogni divieto dovrebbe inoltre prevedere un’alternativa chiara e praticabile.


Se questo non accade, i lavoratori tendono a trovare soluzioni improvvisate. Ad esempio, possono usare mezzi non idonei per lavorare in quota, intervenire su macchine ancora in movimento o muoversi in aree non sicure nei magazzini.


In questi casi il DVR descrive una situazione ideale, diversa da quella reale. Quando le procedure non sono applicabili, nascono scorciatoie che aumentano i rischi.


Per questo è fondamentale osservare il lavoro reale, confrontarsi con i lavoratori e aggiornare, se necessario, DVR, organizzazione e misure di prevenzione.


Le prassi aziendali devono essere osservate e corrette

Una prassi aziendale è un modo di lavorare che si ripete nel tempo, anche quando non è formalmente previsto da una procedura. Può nascere dall’esperienza dei lavoratori, dalla necessità di velocizzare un’attività, dalla mancanza di attrezzature adeguate o da un’organizzazione non sufficientemente precisa.


Non tutte le prassi sono necessariamente scorrette. Alcune possono persino migliorare il lavoro. Ma devono essere osservate, valutate e, quando necessario, formalizzate.


Le prassi pericolose, invece, devono essere individuate e interrotte.


Il fatto che un comportamento venga adottato da molti anni senza che si siano verificati incidenti non significa che sia sicuro. L’assenza di infortuni precedenti non elimina il rischio.


Anzi, l’abitudine può ridurre la percezione del pericolo. Una lavorazione svolta ogni giorno può apparire normale anche quando espone il lavoratore a cadute, schiacciamenti, sostanze pericolose, atmosfere non respirabili o contatto con parti in movimento.


Per questo motivo, la valutazione dei rischi non può essere effettuata esclusivamente osservando procedure, manuali o planimetrie. È necessario vedere come le attività vengono realmente eseguite.


Cosa deve verificare concretamente il Datore di Lavoro

Per capire se il DVR rappresenta davvero l’azienda, il primo passo è confrontare la documentazione con il lavoro quotidiano.


Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, del Medico Competente quando previsto, dei preposti e dei lavoratori, dovrebbe verificare almeno questi aspetti.


Le fasi effettive delle lavorazioni

Ogni attività deve essere analizzata considerando non soltanto la fase principale, ma anche quelle meno evidenti:

  • preparazione del lavoro;

  • montaggio e smontaggio;

  • carico e scarico;

  • pulizia;

  • manutenzione;

  • sblocco di materiali;

  • regolazioni;

  • gestione degli scarti;

  • interventi in caso di guasto;

  • riavvio dopo un arresto.


Molti infortuni avvengono proprio durante attività secondarie o non routinarie.


Le attrezzature realmente utilizzate

La valutazione dei rischi deve considerare tutte le attrezzature realmente utilizzate e le concrete modalità di impiego. 


Occorre controllare anche eventuali utilizzi diversi da quelli previsti, modifiche effettuate nel tempo, protezioni rimosse, accessori aggiunti o attrezzature usate in sostituzione di quelle corrette.


Le differenze tra turni, reparti e lavoratori

La stessa mansione può essere svolta in modo diverso a seconda del turno, del reparto, dell’esperienza dell’operatore o delle condizioni ambientali.


Un lavoratore esperto può avere sviluppato una propria modalità operativa. Un nuovo assunto può invece avere bisogno di affiancamento e addestramento specifico.


Il DVR deve considerare queste differenze e individuare le mansioni che espongono a rischi particolari.


Le situazioni anomale prevedibili

La valutazione non deve riguardare soltanto il funzionamento normale.

È necessario considerare anche ciò che può ragionevolmente accadere:

  • un materiale che si blocca;

  • un sensore che non funziona;

  • un carico che si sposta;

  • un lavoratore che entra in un’area per recuperare un oggetto;

  • un’attrezzatura che deve essere pulita;

  • un’emergenza che richiede un intervento rapido.


Una procedura efficace deve spiegare cosa fare anche in queste situazioni.


Cosa impara un Datore di Lavoro dalla Cassazione: il DVR deve descrivere il lavoro reale

Il Datore di Lavoro resta garante della valutazione

Il Datore di Lavoro può e deve avvalersi di figure competenti. Il RSPP collabora alla valutazione, il Medico Competente fornisce il proprio contributo nei casi previsti, i preposti vigilano sulle attività e i lavoratori possono segnalare problemi e condizioni di pericolo.


Tuttavia, la presenza di consulenti e figure tecniche non elimina il ruolo del Datore di Lavoro.


La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR restano obblighi non delegabili. In presenza di una delega di funzioni, il Datore di Lavoro conserva inoltre l’obbligo di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni trasferite. 


Questo non significa che debba possedere personalmente tutte le competenze specialistiche. Significa però che deve partecipare al processo, fornire informazioni corrette, verificare che il documento sia coerente con l’azienda e intervenire quando emergono criticità.


Firmare un DVR senza averne verificato l’effettiva applicabilità espone l’azienda a rischi organizzativi, prevenzionistici e giuridici.


Il confronto con i lavoratori è fondamentale

Chi svolge ogni giorno una mansione conosce spesso aspetti che non emergono durante un sopralluogo occasionale.


I lavoratori possono segnalare:

  • difficoltà nell’applicazione delle procedure;

  • attrezzature poco adatte;

  • tempi insufficienti;

  • passaggi operativi non descritti;

  • quasi infortuni;

  • situazioni che richiedono interventi improvvisati;

  • DPI che ostacolano determinate attività;

  • problemi legati agli spazi o alla disposizione dei materiali.


Ascoltare queste informazioni non significa lasciare ai lavoratori la responsabilità della valutazione. Significa raccogliere dati utili per renderla più precisa.


Anche il preposto ha un ruolo importante, perché osserva l’attività e deve intervenire quando vengono adottati comportamenti non conformi o pericolosi.


Quando il DVR deve essere aggiornato

Il DVR non deve essere modificato soltanto dopo un infortunio. L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede la rielaborazione della valutazione quando intervengono modifiche significative nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, quando evolve la tecnica di prevenzione, dopo infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. In queste circostanze devono essere aggiornate anche le misure di prevenzione.


Nella pratica, è opportuno controllare il DVR quando:

  • viene introdotta una nuova macchina;

  • cambia il ciclo produttivo;

  • vengono introdotte nuove mansioni o cambiano in modo significativo i rischi associati alle mansioni già valutate; 

  • viene modificato il layout degli ambienti;

  • vengono impiegate nuove sostanze;

  • emergono comportamenti diversi dalle procedure;

  • si verifica un quasi infortunio;

  • una misura di sicurezza risulta difficile da applicare;

  • cambiano le modalità di manutenzione, pulizia o accesso;

  • vengono individuati nuovi rischi durante un sopralluogo.


L’aggiornamento non deve limitarsi a cambiare una pagina del documento. Deve tradursi in procedure, attrezzature, formazione, addestramento, vigilanza e misure di emergenza coerenti.


Dal DVR formale al DVR realmente utile

La sentenza della Cassazione offre un messaggio molto concreto: la sicurezza non può basarsi su una rappresentazione teorica dell’azienda. Il DVR deve descrivere il lavoro vero, comprese le attività meno frequenti, le anomalie prevedibili e le prassi che si sono consolidate nel tempo.


Per il Datore di Lavoro, la domanda da porsi non è soltanto: “Il DVR è stato redatto?”.


La domanda più utile è: “Quello che è scritto nel DVR corrisponde a ciò che i lavoratori fanno realmente?”.


Se la risposta è negativa, è necessario intervenire.


Lo Studio Tecnico Domenico Alaia supporta aziende, attività produttive, imprese agricole, cantieri e magazzini nella valutazione dei rischi, nella redazione e nell’aggiornamento del DVR e nella verifica delle procedure operative aziendali.


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