DVR e RSPP: fino a che punto può fidarsi il Datore di Lavoro?

Quando il DVR viene predisposto con il supporto di un RSPP o di un consulente tecnico, è naturale che il Datore di Lavoro faccia affidamento sulle competenze del professionista.
È proprio per questo che l’azienda si avvale di figure specializzate: alcuni rischi richiedono conoscenze tecniche, valutazioni specifiche e competenze che il Datore di
Lavoro non può possedere personalmente in ogni settore.
Il problema nasce quando questo affidamento diventa passivo.
Se una misura indicata nel DVR appare chiaramente insufficiente, se una protezione sembra incoerente con il pericolo oppure se durante il lavoro emergono elementi che fanno dubitare della valutazione, il Datore di Lavoro può limitarsi a dire: “Me lo ha indicato il consulente”?
La Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 15406, depositata il 15 aprile 2024, offre una risposta particolarmente utile : il supporto tecnico è fondamentale, ma non elimina il ruolo del Datore di Lavoro nel processo di valutazione dei rischi.

Il caso: una protezione prevista, ma non adeguata al rischio
La vicenda nasce da un infortunio avvenuto in uno stabilimento di produzione di manufatti in alluminio.
Un lavoratore stava effettuando un’operazione di scorificazione, cioè la rimozione delle impurità dall’alluminio fuso. Durante l’immersione di un mestolo metallico nel materiale, a una temperatura di circa 700 °C, si verificò una reazione con proiezione di metallo incandescente.
Il lavoratore riportò ustioni alle mani e ad altre parti del corpo.
La questione centrale riguardava i DPI utilizzati: guanti in pelle che arrivavano soltanto al polso, indumenti in cotone e normali occhiali da lavoro. Secondo quanto ricostruito nei giudizi, queste protezioni non erano adeguate rispetto al rischio di proiezione di alluminio fuso.
C’era però un elemento importante: il Datore di Lavoro si era avvalso di un ingegnere, che svolgeva anche il ruolo di RSPP, per elaborare il DVR.La difesa evidenziava inoltre che la valutazione dei rischi era stata aggiornata nel dicembre 2015, pochi mesi prima dell’infortunio.
La difesa sosteneva quindi che il Datore di Lavoro avesse fatto affidamento sulle indicazioni di un professionista tecnicamente competente.
È proprio su questo punto che la sentenza diventa interessante per qualsiasi azienda.
Il Datore di Lavoro può affidarsi al tecnico, ma non uscire dal processo
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce un principio preciso: la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR rientrano tra gli obblighi che il Datore di Lavoro non può delegare.
Allo stesso tempo, la normativa prevede che la valutazione venga effettuata in collaborazione con il RSPP e, quando previsto, con il Medico Competente.
Questo non significa che il Datore di Lavoro debba redigere personalmente ogni parte tecnica del DVR.
Significa però che il documento non può essere trattato come un prodotto esterno che viene commissionato, ricevuto, firmato e archiviato.
Il supporto tecnico serve proprio a questo: mettere competenze specialistiche a disposizione dell’azienda. Ma il Datore di Lavoro conosce come si lavora realmente, quali attrezzature vengono utilizzate e come sono organizzate le attività.
Il DVR funziona quando queste informazioni vengono realmente messe a confronto.
Il vero limite dell’affidamento: ciò che il Datore di Lavoro può riconoscere
La Cassazione chiarisce un criterio molto concreto
Per capire se il Datore di Lavoro poteva legittimamente fare affidamento sull’indicazione tecnica bisogna chiedersi se l’eventuale errore fosse riconoscibile attraverso le sue competenze, l’ordinaria diligenza, conoscenze tecniche diffuse o semplici regole di esperienza.
La distinzione è importante.
Un conto è un errore che può essere individuato soltanto attraverso calcoli specialistici, misurazioni strumentali o conoscenze tecniche molto specifiche.
Un altro conto è una situazione nella quale l’inadeguatezza della misura risulta evidente anche a chi non possiede quella specializzazione.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto intuitivamente evidente l’inadeguatezza di guanti in pelle alti soltanto fino al polso, indumenti in cotone e semplici occhiali rispetto al rischio di proiezione di alluminio fuso a circa 700 °C.
Il Datore di Lavoro non doveva quindi conoscere tutti gli aspetti tecnici dei DPI per avere almeno un motivo per approfondire la questione.

Il Datore di Lavoro non deve sapere tutto: deve sapere quando chiedere
Questo è probabilmente l’insegnamento più utile della sentenza.
Non è realistico pretendere che il Datore di Lavoro abbia le stesse competenze del professionista incaricato.
Il suo compito non consiste nel rifare autonomamente la valutazione tecnica.
Consiste anche nel riconoscere quando una conclusione merita una domanda in più.
È un aspetto che considero importante anche durante i sopralluoghi: quando una misura non sembra coerente con ciò che sto osservando, la prima cosa da fare è fermarsi e capire perché sia stata scelta.
Se una lavorazione espone a temperature estremamente elevate, è ragionevole chiedere perché sia stato scelto un determinato DPI.
Se una macchina presenta un punto chiaramente accessibile durante il funzionamento, è ragionevole chiedere quale misura impedisca il contatto.
Se il DVR indica un rischio importante ma la misura prevista sembra molto debole rispetto alle possibili conseguenze, non è necessario essere specialisti per chiedere un approfondimento.
Fare una domanda non significa mettere in discussione il professionista.
Significa svolgere correttamente il proprio ruolo nel processo di valutazione.
“È scritto nel DVR” non è sempre una risposta sufficiente
Nella gestione quotidiana della sicurezza può svilupparsi un meccanismo pericoloso: trasformare il DVR nella prova automatica che una determinata scelta sia corretta.
Il documento indica quel DPI, quindi il DPI è adeguato.
Il documento prevede quella procedura, quindi la procedura è sicura.
Il consulente ha valutato il rischio, quindi il problema è chiuso.
La sentenza n. 15406 ricorda invece che anche un rischio correttamente individuato può essere gestito attraverso una misura inadeguata.
La Cassazione richiama infatti un principio già affermato in precedenza: la redazione del DVR e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità quando un errore nell’analisi dei rischi o nell’individuazione delle misure lascia il lavoratore senza una protezione adeguata.
Il DVR deve quindi essere il risultato della valutazione, non il punto oltre il quale smettere di ragionare. Negli audit ispettivi simulati è una delle verifiche che faccio più spesso: non guardo soltanto se il rischio è presente nel DVR. Confronto quello che è scritto con la lavorazione, i DPI, le attrezzature e con ciò che vedo realmente in azienda. Può capitare che il rischio sia stato individuato, ma che sia la misura scelta a meritare un approfondimento.
Approfondisci anche: “Il DVR deve descrivere il lavoro reale: cosa impara un Datore di Lavoro dalla Cassazione”
Come capire quando è necessario chiedere un approfondimento
Il Datore di Lavoro non deve controllare tecnicamente ogni pagina del documento. Può però verificare la coerenza delle decisioni più importanti.
Prima di approvare una valutazione o una misura particolarmente rilevante può chiedersi:
il pericolo individuato corrisponde a quello che conosco della lavorazione?
la conseguenza più grave ragionevolmente prevedibile è stata considerata?
la misura proposta sembra proporzionata al rischio?
le parti del corpo esposte risultano effettivamente protette?
sono emerse segnalazioni o episodi che mettono in dubbio la soluzione adottata?
se non capisco perché una misura è considerata sufficiente, ho chiesto al tecnico di spiegarmelo?
Non serve conoscere già le risposte.
L’aspetto importante è non ignorare una contraddizione evidente soltanto perché la scelta porta la firma di un professionista.
Il rapporto con RSPP e consulente deve produrre decisioni comprensibili
Quando consegno o aggiorno un DVR, ritengo importante che il Datore di Lavoro comprenda almeno le scelte principali che contiene.”
Perché è stato individuato quel rischio? Perché quella misura è considerata adeguata? Quale scenario deve prevenire? Non significa trasformare ogni valutazione in una lunga riunione tecnica. Significa permettere al Datore di Lavoro di comprendere almeno la logica delle decisioni più importanti.
Anche il consulente deve ricevere le informazioni giuste
L’affidamento funziona in entrambe le direzioni.
Il Datore di Lavoro può aspettarsi una valutazione tecnicamente competente soltanto se il professionista viene messo nelle condizioni di conoscere ciò che serve.
Un consulente esterno potrebbe non sapere che una macchina è stata modificata, che viene utilizzato un prodotto diverso, che si è verificato un episodio anomalo oppure che una determinata fase viene effettuata soltanto poche volte all’anno.
Queste informazioni devono arrivare al sistema di prevenzione.
Il Datore di Lavoro dovrebbe quindi evitare che il rapporto con il consulente si riduca all’aggiornamento periodico del documento. Modifiche rilevanti, anomalie, segnalazioni e nuovi problemi devono diventare occasioni di confronto.
In questo modo il consulente può utilizzare correttamente la propria competenza e il Datore di Lavoro può assumere decisioni più consapevoli.
Un DVR recente non è necessariamente un DVR corretto
Nel ricorso, la difesa evidenziava che il DVR era stato aggiornato nel dicembre 2015, mentre l’infortunio era avvenuto nell’aprile 2016.
Erano trascorsi soltanto pochi mesi.
Questo mostra un punto importante: la data recente non certifica la qualità della valutazione.
Un DVR può diventare inadeguato perché l’azienda cambia e il documento non viene aggiornato. Ma può anche essere inadeguato fin dall’inizio se il rischio è stato analizzato in modo incompleto o se è stata scelta una misura insufficiente.
Per il Datore di Lavoro, quindi, verificare soltanto che il documento sia “aggiornato” non basta.
Bisogna chiedersi se le conclusioni su cui si basa siano ancora convincenti e coerenti con le informazioni disponibili.
“Non è mai successo nulla” non dimostra che il rischio sia controllato
La difesa sottolineava inoltre che quei DPI erano stati utilizzati per anni senza precedenti infortuni analoghi.
È una situazione molto comune.
Una procedura viene utilizzata da molto tempo. Una macchina ha sempre funzionato così. Un determinato dispositivo è stato considerato sufficiente per anni.
L’assenza di precedenti infortuni può creare una forte sensazione di sicurezza.
Ma non è una verifica tecnica dell’adeguatezza della misura.
Il fatto che per anni non sia successo nulla non dimostra che la misura sia adeguata. Può semplicemente significare che, fino a quel momento, l’evento non si è verificato.
Per questo una criticità riconoscibile non dovrebbe essere accettata soltanto perché “si è sempre fatto così”.
Quando invece l’affidamento al tecnico conta davvero
La Cassazione non afferma che ogni errore del consulente debba essere automaticamente attribuito al Datore di Lavoro.
Anzi, la sentenza sottolinea la necessità di valutare concretamente anche la colpa soggettiva.
Se l’informazione tecnica errata non era verificabile dal Datore di Lavoro attraverso le proprie competenze e l’ordinaria diligenza, il suo affidamento al sapere specialistico assume un significato diverso.
Occorre quindi distinguere tra una valutazione altamente specialistica e una criticità percepibile.
La domanda non è: “Il consulente ha sbagliato?”.
La domanda è: “Il Datore di Lavoro aveva elementi che avrebbero dovuto far sorgere un dubbio ragionevole?”
Questa distinzione evita due estremi: pensare che il Datore di Lavoro debba essere specialista di tutto oppure pensare che possa trasferire completamente la valutazione a chi prepara il DVR.
Cosa fare concretamente quando qualcosa non convince
Quando emerge un dubbio, il Datore di Lavoro non deve necessariamente sapere come risolverlo.
Deve però farlo approfondire.
Può chiedere al RSPP di riesaminare la misura, acquisire la documentazione tecnica del produttore, coinvolgere uno specialista sul rischio specifico oppure confrontare soluzioni alternative.
Se la criticità può comportare conseguenze importanti, può essere necessario modificare temporaneamente la lavorazione fino a quando non viene definita una misura adeguata.
La scelta dipende dal caso concreto.
Ciò che va evitato è lasciare invariata una situazione evidentemente dubbia soltanto perché formalmente già valutata.
Il DVR deve nascere da una collaborazione vera
Per il Datore di Lavoro, la sentenza n. 15406 non è un invito a diffidare del RSPP o del consulente.
Al contrario, mostra quanto sia importante avere professionisti competenti con cui costruire un confronto reale.
Il RSPP porta conoscenze tecniche. Il Datore di Lavoro conosce l’azienda, dispone del potere decisionale e mantiene l’obbligo non delegabile della valutazione. Il Medico Competente, quando previsto, contribuisce per gli aspetti di propria competenza. Lavoratori e preposti possono far emergere problemi che non erano stati individuati inizialmente.
Quando questi soggetti comunicano, il DVR diventa il risultato di un processo.
Quando invece il documento viene semplicemente commissionato e consegnato, il rischio è che nessuno metta in discussione una misura che avrebbe meritato un approfondimento.
Cosa impara il Datore di Lavoro dalla Cassazione
Il principio che emerge dalla sentenza può essere tradotto in una regola pratica:
fidarsi delle competenze tecniche è corretto; smettere di osservare e fare domande non lo è.
Il Datore di Lavoro non deve sostituirsi al RSPP e non deve possedere tutte le competenze specialistiche necessarie per valutare ogni rischio.
Deve però rimanere parte attiva del processo e approfondire le criticità che risultano riconoscibili attraverso l’esperienza, l’ordinaria diligenza o informazioni già disponibili in azienda.
Lo Studio Tecnico Domenico Alaia supporta le aziende nella valutazione dei rischi, nella redazione e revisione del DVR e nel confronto sulle misure tecniche e organizzative da adottare, aiutando il Datore di Lavoro a trasformare il supporto consulenziale in un processo di prevenzione realmente utilizzabile.
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